Art. 6.
(Comitato nazionale delle discipline bionaturali per il benessere psicofisico).

      1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, il Comitato nazionale delle discipline bionaturali per il benessere psicofisico, di seguito denominato «Comitato nazionale».
      2. Il Comitato nazionale:

          a) svolge attività di monitoraggio delle discipline bionaturali, valuta la validità delle discipline emergenti aventi le caratteristiche

 

Pag. 6

di cui all'articolo 2, comma 1, ed esprime il proprio parere ai fini del loro inserimento nella sezione del Registro nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

          b) stabilisce, per ogni disciplina bionaturale, il curriculum formativo nonché i livelli di formazione e di abilitazione richiesti per l'esercizio della professione di operatore di discipline bionaturali.

      3. La composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato nazionale sono stabilite con apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      4. Il Comitato nazionale dura in carica cinque anni.
      5. Il Comitato nazionale, in conformità alle finalità della presente legge, opera al fine di:

          a) stabilire regole deontologiche comuni alle varie discipline bionaturali;

          b) valutare la validità delle discipline bionaturali esistenti e delle discipline bionaturali emergenti ai fini del loro riconoscimento;

          c) istituire le commissioni specifiche per ogni disciplina bionaturale, stabilendone le funzioni e i compiti, nonché procedendo alla nomina dei componenti scelti tra gli operatori e gli esperti di ogni disciplina;

          d) verificare il possesso dei requisiti delle scuole di formazione degli operatori di discipline bionaturali in conformità ai criteri e alle qualifiche stabiliti dalle rispettive commissioni specifiche di cui alla lettera c), ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale di cui all'articolo 4;

          e) verificare e convalidare le decisioni delle commissioni specifiche di cui alla lettera c) in merito all'ordinamento delle rispettive discipline bionaturali;

 

Pag. 7

          f) nominare un comitato di probiviri incaricato di dirimere le eventuali controversie sorte all'interno dello stesso Comitato nazionale e delle commissioni specifiche di cui alla lettera c);

          g) istituire un organo di autocontrollo sulle attività professionali e formative delle varie discipline bionaturali.